Art. 295

Campo di applicazione

In vigore dal 24 nov 2015
Campo di applicazione [, paragrafo 3, lettera a), e , paragrafo 2, lettera a), del codice] Il regime di transito unionale è obbligatorio nei casi seguenti: a) se merci non unionali trasportate per via aerea sono imbarcate o trasbordate in un aeroporto dell’Unione; b) se merci non unionali trasportate via mare utilizzano un servizio regolare autorizzato conformemente all’ del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
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Art. 295 Regolamento (UE) 2015/2447 — Campo di applicazione | Portale Normativo