Art. 295
Campo di applicazione
In vigore dal 24 nov 2015
Campo di applicazione
[, paragrafo 3, lettera a), e , paragrafo 2, lettera a), del codice]
Il regime di transito unionale è obbligatorio nei casi seguenti:
a)
se merci non unionali trasportate per via aerea sono imbarcate o trasbordate in un aeroporto dell’Unione;
b)
se merci non unionali trasportate via mare utilizzano un servizio regolare autorizzato conformemente all’ del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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