Art. 299
Sigillatura come misura di identificazione
In vigore dal 24 nov 2015
Sigillatura come misura di identificazione
[, , paragrafo 3, lettera a), e , paragrafo 2, lettera a), del codice]
1. Quando le merci sono destinate ad essere vincolate al regime di transito unionale, l’ufficio doganale di partenza sigilla i seguenti elementi:
a)
il vano contenente le merci, quando il mezzo di trasporto o il container sono stati riconosciuti idonei alla sigillatura da parte dell’ufficio doganale di partenza;
b)
ciascun singolo collo, negli altri casi.
2. L’ufficio doganale di partenza registra nel sistema elettronico di transito il numero dei sigilli e i relativi identificatori.
Storico versioni
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