Art. 299 · Sigillatura come misura di identificazione

Art. 299

Sigillatura come misura di identificazione

In vigore dal 24 nov 2015
Sigillatura come misura di identificazione [, , paragrafo 3, lettera a), e , paragrafo 2, lettera a), del codice] 1.   Quando le merci sono destinate ad essere vincolate al regime di transito unionale, l’ufficio doganale di partenza sigilla i seguenti elementi: a) il vano contenente le merci, quando il mezzo di trasporto o il container sono stati riconosciuti idonei alla sigillatura da parte dell’ufficio doganale di partenza; b) ciascun singolo collo, negli altri casi. 2.   L’ufficio doganale di partenza registra nel sistema elettronico di transito il numero dei sigilli e i relativi identificatori.
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