Art. 300
Idoneità alla sigillatura
In vigore dal 24 nov 2015
Idoneità alla sigillatura
[, paragrafo 3, lettera a), e , paragrafo 2, lettera a), del codice]
1. L’ufficio doganale di partenza considera i mezzi di trasporto o i container idonei alla sigillatura alle seguenti condizioni:
a)
il mezzo di trasporto o il container consente un’apposizione semplice ed efficace dei sigilli;
b)
il mezzo di trasporto o il container è costruito in modo tale che, quando le merci sono rimosse o introdotte, la rimozione o l’introduzione lascia tracce visibili, i sigilli sono rotti o presentano segni di manomissione, o un sistema di sorveglianza elettronica registra la rimozione o l’introduzione;
c)
il mezzo di trasporto o il container non presenta vani idonei all’occultamento di merci;
d)
i vani riservati alle merci sono facilmente accessibili per la visita dell’autorità doganale.
2. I veicoli stradali, i rimorchi, i semirimorchi e i container autorizzati per il trasporto di merci sotto sigillo doganale conformemente alle disposizioni di un accordo internazionale di cui l’Unione è parte contraente sono altresì considerati idonei alla sigillatura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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