Art. 302

Misure di identificazione alternative alla sigillatura

In vigore dal 24 nov 2015
Misure di identificazione alternative alla sigillatura [, , paragrafo 3, lettera a), e , paragrafo 2, lettera a), del codice] 1.   In deroga all’ del presente regolamento, l’ufficio doganale di partenza può decidere di non sigillare le merci vincolate al regime di transito unionale e di basarsi invece sulla descrizione delle merci contenuta nella dichiarazione di transito o nei documenti complementari, a condizione che tale descrizione sia sufficientemente precisa da consentire una facile identificazione delle merci e indichi la loro quantità e natura ed eventuali altre particolarità, ad esempio i numeri di serie. 2.   In deroga all’ del presente regolamento, a meno che l’ufficio doganale di partenza non decida altrimenti, né i mezzi di trasporto né i singoli colli contenenti le merci devono essere sigillati se: a) le merci sono trasportate per via aerea, e a ciascuna spedizione è apposta un’etichetta recante il numero della relativa lettera di trasporto aereo, o la spedizione costituisce un’unità di carico su cui è indicato il numero della relativa lettera di trasporto aereo; b) le merci sono trasportate per ferrovia e sono applicate misure di identificazione a cura delle aziende ferroviarie.
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Art. 302 Regolamento (UE) 2015/2447 — Misure di identificazione alternative alla sigillatura | Portale Normativo