Art. 303

Svincolo delle merci per il regime di transito unionale

In vigore dal 24 nov 2015
Svincolo delle merci per il regime di transito unionale [, paragrafo 3, lettera a), e , paragrafo 2, lettera a), del codice] 1.   Solo le merci che sono state sigillate in conformità dell’ del presente regolamento o per le quali sono state adottate misure di identificazione alternative in conformità dell’ del presente regolamento sono svincolate per il regime di transito unionale. 2.   Al momento dello svincolo delle merci, l’ufficio di partenza trasmette le indicazioni relative all’operazione di transito unionale: a) all’ufficio doganale di destinazione dichiarato; b) a ciascun ufficio doganale di transito dichiarato. Tali indicazioni si basano sui dati, all’occorrenza rettificati, figuranti nella dichiarazione di transito. 3.   L’ufficio doganale di partenza informa il titolare del regime in merito allo svincolo delle merci per il regime di transito unionale. 4.   Su richiesta del titolare del regime, l’ufficio doganale di partenza fornisce a quest’ultimo un documento di accompagnamento transito o, se del caso, un documento di accompagnamento transito/sicurezza. Il documento di accompagnamento transito è redatto utilizzando il modulo di cui all’allegato B-02 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 integrato, ove del caso, con l’elenco degli articoli nella forma stabilita all’allegato B-03 dello stesso regolamento delegato. Il documento di accompagnamento transito/sicurezza è redatto utilizzando il modulo di cui all’allegato B-04 dello stesso regolamento delegato e integrato con l’elenco degli articoli transito/sicurezza nella forma stabilita all’allegato B-05 dello stesso regolamento delegato.
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Art. 303 Regolamento (UE) 2015/2447 — Svincolo delle merci per il regime di transito unionale | Portale Normativo