Art. 305
Incidenti durante la circolazione di merci nell’ambito di un’operazione di transito unionale
In vigore dal 24 nov 2015
Incidenti durante la circolazione di merci nell’ambito di un’operazione di transito unionale
[, paragrafo 3, lettera a), e , paragrafo 2, lettera a), del codice]
1. Il trasportatore presenta, senza indebito ritardo dopo l’incidente, le merci e l’MRN della dichiarazione di transito all’autorità doganale più vicina dello Stato membro sul cui territorio si trova il mezzo di trasporto, nei casi seguenti:
a)
il trasportatore è obbligato a deviare dall’itinerario fissato conformemente all’ del presente regolamento per circostanze che sfuggono al suo controllo;
b)
in caso di rottura o manomissione dei sigilli durante il trasporto per cause indipendenti dalla volontà del trasportatore;
c)
se, sotto il controllo dell’autorità doganale, le merci sono trasferite da un mezzo di trasporto a un altro;
d)
in caso di pericolo imminente che renda necessario l’immediato scarico, parziale o totale, del mezzo di trasporto sigillato;
e)
se si verifica un incidente che può condizionare la capacità del titolare del regime o del trasportatore di adempiere ai propri obblighi;
f)
se uno degli elementi che costituiscono un mezzo di trasporto unico ai sensi dell’, paragrafo 2, del presente regolamento è modificato.
2. Se l’autorità doganale nel cui territorio si trova il mezzo di trasporto ritiene che l’operazione di transito unionale in questione possa continuare, essa adotta tutte le misure che ritiene necessarie.
La suddetta autorità doganale registra le informazioni utili relative agli incidenti di cui al paragrafo 1 nel sistema elettronico di transito.
3. In caso di incidente di cui al paragrafo 1, lettera c), le autorità doganali non esigono la presentazione delle merci e dell’MRN della dichiarazione di transito se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
le merci sono trasferite da un mezzo di trasporto non sigillato;
b)
il titolare del regime o il trasportatore per conto del titolare del regime forniscono le informazioni pertinenti riguardanti il trasferimento all’autorità doganale dello Stato membro sul cui territorio si trova il mezzo di trasporto;
c)
la suddetta autorità registra le informazioni pertinenti nel sistema elettronico di transito.
4. In caso di incidente di cui al paragrafo 1, lettera f), il trasportatore può continuare l’operazione di transito unionale se una o più carrozze o vagoni ferroviari sono ritirati da un gruppo di carrozze o di vagoni ferroviari a causa di problemi tecnici.
5. In caso di incidente di cui al paragrafo 1, lettera f), se la motrice di un veicolo stradale viene sostituita senza che siano sostituiti i suoi rimorchi o semirimorchi, l’autorità doganale non esige la presentazione delle merci e dell’MRN della dichiarazione di transito se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
il titolare del regime o il trasportatore per conto del titolare del regime forniscono le informazioni pertinenti riguardanti la composizione del veicolo stradale all’autorità doganale dello Stato membro sul cui territorio si trova tale veicolo;
b)
la suddetta autorità registra le informazioni pertinenti nel sistema elettronico di transito.
6. Fino alle date di attuazione del potenziamento del sistema NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, nei casi di cui al paragrafo 1, il trasportatore annota il documento di accompagnamento transito o il documento di accompagnamento transito/sicurezza e presenta senza indebito ritardo dopo l’incidente le merci e il documento di accompagnamento transito o il documento di accompagnamento transito/sicurezza all’autorità doganale più vicina dello Stato membro sul cui territorio si trova il mezzo di trasporto.
Nei casi di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), al paragrafo 4 e al paragrafo 5, lettera a), il trasportatore è dispensato dalla presentazione delle merci e dell’MRN della dichiarazione di transito alla suddetta autorità doganale.
Le informazioni utili relative agli incidenti avvenuti nel corso delle operazioni di transito sono registrate nel sistema di transito elettronico dall’ufficio doganale di transito o dall’ufficio doganale di destinazione.
7. Fino alle date di attuazione del potenziamento del sistema NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le disposizioni del paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo non si applicano.
Storico versioni
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