Art. 307

Notifica dell’arrivo di merci in regime di transito unionale

In vigore dal 24 nov 2015
Notifica dell’arrivo di merci in regime di transito unionale [, paragrafo 3, lettera a), e , paragrafo 2, lettera a), del codice] 1.   L’ufficio doganale di destinazione informa l’ufficio doganale di partenza dell’arrivo delle merci il giorno in cui le merci e l’MRN della dichiarazione di transito sono presentati in conformità dell’, paragrafo 1, del presente regolamento. 2.   Qualora il regime di transito unionale si concluda presso un ufficio doganale diverso da quello indicato nella dichiarazione di transito, l’ufficio doganale considerato equivalente all’ufficio doganale di destinazione in conformità dell’, paragrafo 4, del presente regolamento notifica l’arrivo all’ufficio doganale di partenza il giorno in cui le merci e l’MRN della dichiarazione di transito sono presentati in conformità dell’, paragrafo 1, del presente regolamento. L’ufficio doganale di partenza notifica l’arrivo all’ufficio doganale di destinazione indicato nella dichiarazione di transito.
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Art. 307 Regolamento (UE) 2015/2447 — Notifica dell’arrivo di merci in regime di transito unionale | Portale Normativo