Art. 309
Invio dei risultati del controllo
In vigore dal 24 nov 2015
Invio dei risultati del controllo
[, paragrafo 3, lettera a), e , paragrafo 2, lettera a), del codice]
1. L’ufficio doganale di destinazione notifica i risultati del controllo all’ufficio doganale di partenza entro il terzo giorno successivo al giorno in cui le merci sono presentate all’ufficio doganale di destinazione o in un altro luogo a norma dell’, paragrafo 1, del presente regolamento. In casi eccezionali, detto termine può essere prorogato fino a un massimo di sei giorni.
2. In deroga al paragrafo 1, se le merci vengono ricevute da un destinatario autorizzato di cui all’, paragrafo 4, lettera b), del codice, l’ufficio doganale di partenza è informato entro il sesto giorno successivo al giorno in cui le merci sono state consegnate al destinatario autorizzato.
Se le merci sono trasportate per ferrovia e una o più carrozze o vagoni ferroviari sono ritirati da un gruppo di carrozze o di vagoni ferroviari a causa di problemi tecnici, come previsto all’, paragrafo 4, del presente regolamento, l’ufficio doganale di partenza viene informato al massimo il dodicesimo giorno successivo alla data in cui la prima parte delle merci è stata presentata.
3. Fino alle date di attuazione del potenziamento del sistema NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le disposizioni del paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo non si applicano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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