Art. 310

Procedura di ricerca per le merci che circolano in regime di transito unionale

In vigore dal 24 nov 2015
Procedura di ricerca per le merci che circolano in regime di transito unionale [, paragrafo 3, lettera a), e , paragrafo 2, lettera a), del codice] 1.   Qualora l’ufficio doganale di partenza non abbia ricevuto i risultati del controllo entro sei giorni in conformità dell’, paragrafo 1, del presente regolamento o dell’, paragrafo 2, primo comma, del presente regolamento o entro dodici giorni in conformità dell’, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento, dopo aver ricevuto la notifica dell’arrivo delle merci, tale ufficio doganale può chiedere immediatamente i risultati del controllo all’ufficio doganale di destinazione che ha inviato la notifica di arrivo delle merci. L’ufficio doganale di destinazione invia i risultati del controllo subito dopo aver ricevuto la richiesta dall’ufficio doganale di partenza. 2.   Se l’autorità doganale dello Stato membro di partenza non ha ancora ricevuto le informazioni che consentono l’appuramento del regime di transito unionale o la riscossione dell’obbligazione doganale, essa chiede le informazioni pertinenti al titolare del regime o, qualora siano disponibili informazioni sufficienti nel luogo di destinazione, all’ufficio doganale di destinazione nei casi seguenti: a) l’ufficio doganale di partenza non ha ricevuto la notifica di arrivo delle merci entro la scadenza del termine per la presentazione delle merci fissata in conformità dell’ del presente regolamento; b) l’ufficio doganale di partenza non ha ricevuto i risultati del controllo richiesti a norma del paragrafo 1; c) l’ufficio doganale di partenza constata che la notifica di arrivo delle merci o i risultati del controllo sono stati inviati per errore. 3.   L’autorità doganale dello Stato membro di partenza invia le richieste di informazioni in conformità del paragrafo 2, lettera a), entro un termine di sette giorni dalla scadenza del termine ivi indicato e le richieste di informazioni in conformità del paragrafo 2, lettera b), entro un termine di sette giorni dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 1. Tuttavia, se prima della scadenza di tali termini l’autorità doganale dello Stato membro di partenza viene informata che il regime di transito unionale non si è concluso correttamente, o sospetta che tale sia il caso, essa trasmette la richiesta senza indugio. 4.   Le risposte alle richieste presentate in conformità del paragrafo 2 sono trasmesse entro 28 giorni dalla data in cui la richiesta è stata inviata. 5.   Qualora, in seguito a una richiesta a norma del paragrafo 2, l’ufficio doganale di destinazione non abbia fornito informazioni sufficienti per l’appuramento del regime di transito unionale, l’autorità doganale dello Stato membro di partenza chiede al titolare del regime di fornire tali informazioni, al massimo entro 35 giorni dall’avvio della procedura di ricerca. Tuttavia, fino alle date di attuazione del potenziamento del sistema NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, la suddetta autorità doganale chiede al titolare del regime di fornire tali informazioni, al massimo entro 28 giorni dall’avvio della procedura di ricerca. Il titolare del regime risponde alla richiesta entro 28 giorni dalla data in cui essa è stata inviata. 6.   Se le informazioni fornite in risposta dal titolare del regime a norma del paragrafo 5 non sono sufficienti per appurare il regime di transito unionale, ma l’autorità doganale dello Stato membro di partenza le ritiene sufficienti per continuare la procedura di ricerca, tale autorità trasmette immediatamente una richiesta di informazioni supplementari all’ufficio doganale interessato. L’ufficio doganale in questione risponde alla richiesta entro 40 giorni dalla data in cui essa è stata inviata. 7.   Se nel corso di una procedura di ricerca di cui ai paragrafi da 1 a 6 viene stabilito che il regime di transito unionale è stato concluso correttamente, l’autorità doganale dello Stato membro di partenza appura tale regime e ne informa senza indugio il titolare del regime come pure, se del caso, qualsiasi autorità doganale che abbia avviato una procedura di riscossione. 8.   Se nel corso di una procedura di ricerca di cui ai paragrafi da 1 a 6 risulta che il regime di transito unionale non può essere appurato, l’autorità doganale dello Stato membro di partenza stabilisce se è sorta un’obbligazione doganale. Se è sorta un’obbligazione doganale, l’autorità doganale dello Stato membro di partenza adotta i seguenti provvedimenti: a) individua il debitore; b) determina l’autorità doganale competente per la notifica dell’obbligazione doganale in conformità dell’, paragrafo 1, del codice.
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Art. 310 Regolamento (UE) 2015/2447 — Procedura di ricerca per le merci che circolano in regime di transito unionale | Portale Normativo