Art. 318 · Vigilanza doganale per l’uso di sigilli di un modello particolare

Art. 318

Vigilanza doganale per l’uso di sigilli di un modello particolare

In vigore dal 24 nov 2015
Vigilanza doganale per l’uso di sigilli di un modello particolare [, paragrafo 4, lettera c), del codice] L’autorità doganale effettua le seguenti operazioni: a) notifica alla Commissione e alle autorità doganali degli altri Stati membri i sigilli di un modello particolare in uso e i sigilli di un modello particolare che essa ha deciso di non approvare per motivi di irregolarità o carenze tecniche; b) riesamina i sigilli di un modello particolare da essa approvati e in uso, se viene informata che un’altra autorità ha deciso di non approvare un determinato sigillo di un modello particolare; c) conduce una consultazione reciproca al fine di giungere a una valutazione comune; d) sorveglia l’uso dei sigilli di un modello particolare da parte di persone autorizzate in conformità dell’ del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Se necessario, la Commissione e gli Stati membri possono di comune accordo stabilire un sistema di numerazione comune e definire l’uso di caratteristiche di sicurezza e tecnologie comuni.
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