Art. 318
Vigilanza doganale per l’uso di sigilli di un modello particolare
In vigore dal 24 nov 2015
Vigilanza doganale per l’uso di sigilli di un modello particolare
[, paragrafo 4, lettera c), del codice]
L’autorità doganale effettua le seguenti operazioni:
a)
notifica alla Commissione e alle autorità doganali degli altri Stati membri i sigilli di un modello particolare in uso e i sigilli di un modello particolare che essa ha deciso di non approvare per motivi di irregolarità o carenze tecniche;
b)
riesamina i sigilli di un modello particolare da essa approvati e in uso, se viene informata che un’altra autorità ha deciso di non approvare un determinato sigillo di un modello particolare;
c)
conduce una consultazione reciproca al fine di giungere a una valutazione comune;
d)
sorveglia l’uso dei sigilli di un modello particolare da parte di persone autorizzate in conformità dell’ del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
Se necessario, la Commissione e gli Stati membri possono di comune accordo stabilire un sistema di numerazione comune e definire l’uso di caratteristiche di sicurezza e tecnologie comuni.
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