Art. 320

Formalità per l’uso di un documento elettronico di trasporto come dichiarazione di transito per il trasporto aereo o marittimo

In vigore dal 24 nov 2015
Formalità per l’uso di un documento elettronico di trasporto come dichiarazione di transito per il trasporto aereo o marittimo [, paragrafo 4, lettera e), del codice] 1.   Le merci sono svincolate per il regime di transito unionale quando le indicazioni del documento elettronico di trasporto sono state messe a disposizione dell’ufficio doganale di partenza all’aeroporto (in caso di trasporto aereo) o dell’ufficio doganale di partenza al porto (in caso di trasporto marittimo) secondo le modalità definite nell’autorizzazione. 2.   Se le merci devono essere vincolate al regime di transito unionale, il titolare del regime inserisce gli appositi codici per tutti gli articoli del documento elettronico di trasporto. 3.   Il regime di transito unionale si conclude quando le merci vengono presentate all’ufficio doganale di destinazione all’aeroporto (in caso di trasporto aereo) o all’ufficio doganale di destinazione nel porto (in caso di trasporto marittimo) e le indicazioni del documento elettronico di trasporto sono state messe a disposizione di tale ufficio doganale secondo le modalità definite nell’autorizzazione. 4.   Il titolare del regime notifica immediatamente agli uffici doganali di partenza e di destinazione qualsiasi infrazione o irregolarità. 5.   Il regime di transito unionale si considera appurato, a meno che le autorità doganali non siano state informate o abbiano stabilito che il regime non si è concluso correttamente.
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Art. 320 Regolamento (UE) 2015/2447 — Formalità per l’uso di un documento elettronico di trasporto come dichiarazione di transito per il trasporto aereo o marittimo | Portale Normativo