Art. 322

Appuramento del regime di ammissione temporanea in casi riguardanti mezzi di trasporto ferroviario, palette e container

In vigore dal 24 nov 2015
Appuramento del regime di ammissione temporanea in casi riguardanti mezzi di trasporto ferroviario, palette e container ( del codice) 1.   Per i mezzi di trasporto ferroviario utilizzati in comune in virtù di un accordo tra trasportatori unionali e non unionali che forniscono un sistema di trasporto ferroviario, il regime di ammissione temporanea può essere appurato quando mezzi di trasporto ferroviario dello stesso tipo o di valore equivalente a quelli messi a disposizione di una persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione sono esportati o riesportati. 2.   Per le palette, il regime di ammissione temporanea può essere appurato quando palette del medesimo tipo o di valore equivalente a quelle vincolate al regime sono esportate o riesportate. 3.   Per i container, in conformità della Convenzione sul trattamento doganale dei pool container utilizzati nel trasporto internazionale (21), il regime di ammissione temporanea è appurato quando container dello stesso tipo o di valore equivalente a quelli vincolati al regime sono esportati o riesportati.
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Art. 322 Regolamento (UE) 2015/2447 — Appuramento del regime di ammissione temporanea in casi riguardanti mezzi di trasporto ferroviario, palette e container | Portale Normativo