Art. 324

Casi particolari di appuramento del regime di perfezionamento attivo IM/EX

In vigore dal 24 nov 2015
Casi particolari di appuramento del regime di perfezionamento attivo IM/EX ( del codice) 1.   Ai fini dell’appuramento del regime di perfezionamento attivo IM/EX, sono assimilate a una riesportazione le seguenti operazioni: a) i prodotti trasformati sono consegnati a persone che possono beneficiare delle franchigie dai dazi all’importazione ai sensi della convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche o della convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari, oppure della convenzione di New York del 16 dicembre 1969 sulle missioni speciali di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio (22); b) i prodotti trasformati sono consegnati alle forze armate di altri paesi di stanza nel territorio di uno Stato membro, quando tale Stato membro accorda una franchigia speciale conformemente all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009; c) la consegna di aeromobili; d) la consegna di veicoli spaziali e di attrezzature connesse; e) la consegna di prodotti principali trasformati per i quali l’aliquota del dazio all’importazione erga omnes è nulla o per i quali è stato rilasciato il certificato di aeronavigabilità di cui all’ del regolamento (CE) n. 1147/2002 del Consiglio (23). f) la rimozione, conformemente alle disposizioni applicabili, dei prodotti secondari trasformati la cui distruzione sotto controllo doganale è vietata per motivi ambientali. 2.   Il paragrafo 1 non si applica: a) quando merci non unionali vincolate al regime di perfezionamento attivo IM/EX sarebbero oggetto di una misura di politica agricola o commerciale, di un dazio anti-dumping provvisorio o definitivo, di un dazio compensativo, di una misura di salvaguardia o di un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni se venissero dichiarate per l’immissione in libera pratica; b) quando sorgerebbe un’obbligazione doganale a norma dell’, paragrafo 1, del codice per merci non originarie vincolate al regime di perfezionamento attivo IM/EX, se il titolare dell’autorizzazione intende riesportare i prodotti trasformati. 3.   Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c), l’ufficio doganale di controllo consente che il regime di perfezionamento attivo IM/EX sia appurato con la prima assegnazione delle merci vincolate al regime alla produzione, riparazione (inclusa la manutenzione), modifica o trasformazione di aeromobili o di parti di aeromobili, a condizione che le scritture del titolare consentano di verificare la corretta applicazione e gestione del regime. 4.   Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera d), l’ufficio doganale di controllo consente che il regime di perfezionamento attivo IM/EX sia appurato con la prima assegnazione delle merci vincolate al regime alla produzione, riparazione (inclusa la manutenzione), modifica o trasformazione di satelliti, dei relativi veicoli di lancio e apparecchi per gli impianti terrestri e di parti di essi che formano parte integrante di tali sistemi, a condizione che le scritture del titolare consentano di verificare la corretta applicazione e gestione del regime. 5.   Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera e), l’ufficio doganale di controllo consente che il regime di perfezionamento attivo IM/EX sia appurato con la prima assegnazione delle merci vincolate al regime alle operazioni di trasformazione connesse ai prodotti trasformati consegnati o a parte di essi, a condizione che le scritture del titolare consentano di verificare la corretta applicazione e gestione del regime. 6.   Nel caso del paragrafo 1, lettera f), il titolare del regime di perfezionamento attivo dimostra che l’appuramento del regime di perfezionamento attivo IM/EX secondo le norme consuete è impossibile o economicamente irrealizzabile.
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