Art. 323

Appuramento speciale per le merci destinate a manifestazioni o alla vendita

In vigore dal 24 nov 2015
Appuramento speciale per le merci destinate a manifestazioni o alla vendita ( del codice) Ai fini dell’appuramento del regime di ammissione temporanea in relazione a merci di cui all’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, ad eccezione delle merci di cui all’, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE, il consumo, la distruzione o la distribuzione gratuita al pubblico al momento della manifestazione sono considerati una riesportazione, a condizione che la loro quantità corrisponda al carattere della manifestazione, al numero dei visitatori e all’entità della partecipazione del titolare del regime.
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Art. 323 Regolamento (UE) 2015/2447 — Appuramento speciale per le merci destinate a manifestazioni o alla vendita | Portale Normativo