Art. 257

Esenzione dai dazi all’importazione

In vigore dal 24 nov 2015
Esenzione dai dazi all’importazione (, paragrafo 2, del codice) La prova che le condizioni di cui all’, paragrafo 1, del codice sono soddisfatte può essere fornita, a seconda dei casi, in conformità delle disposizioni degli del presente regolamento e degli del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
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Art. 257 Regolamento (UE) 2015/2447 — Esenzione dai dazi all’importazione | Portale Normativo