Art. 256
Comunicazione tra le autorità
In vigore dal 24 nov 2015
Comunicazione tra le autorità
(, paragrafo 6, del codice)
Su richiesta dell’ufficio doganale presso cui le merci in reintroduzione sono dichiarate per l’immissione in libera pratica, l’ufficio doganale di esportazione provvede a comunicare qualsiasi informazione a sua disposizione attestante che le condizioni per l’esenzione dai dazi all’importazione sono state soddisfatte in relazione a tali merci.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2015:2447:oj#art-256