Art. 254

Merci che beneficiano all’esportazione delle misure stabilite dalla politica agricola comune

In vigore dal 24 nov 2015
Merci che beneficiano all’esportazione delle misure stabilite dalla politica agricola comune (, paragrafo 6, del codice) Oltre ai documenti di cui all’ del presente regolamento, a sostegno di qualsiasi dichiarazione di immissione in libera pratica di merci in reintroduzione, la cui esportazione può aver dato luogo all’espletamento di formalità per la concessione di restituzioni o altri importi istituiti nel quadro della politica agricola comune, deve essere presentato un attestato dell’autorità competente per la concessione di tali restituzioni o di tali importi nello Stato membro di esportazione. Se le autorità doganali dell’ufficio in cui le merci sono dichiarate per l’immissione in libera pratica dispongono di informazioni in grado di attestare che nessuna restituzione o nessun altro importo istituito all’esportazione nel quadro della politica agricola comune sono stati concessi né potranno esserlo in seguito, l’attestato non è richiesto.
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Art. 254 Regolamento (UE) 2015/2447 — Merci che beneficiano all’esportazione delle misure stabilite dalla politica agricola comune | Portale Normativo