Art. 256 · Comunicazione tra le autorità

Art. 256

Comunicazione tra le autorità

In vigore dal 24 nov 2015
Comunicazione tra le autorità (, paragrafo 6, del codice) Su richiesta dell’ufficio doganale presso cui le merci in reintroduzione sono dichiarate per l’immissione in libera pratica, l’ufficio doganale di esportazione provvede a comunicare qualsiasi informazione a sua disposizione attestante che le condizioni per l’esenzione dai dazi all’importazione sono state soddisfatte in relazione a tali merci.
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