Art. 259

Esame delle condizioni economiche

In vigore dal 24 nov 2015
Esame delle condizioni economiche [, paragrafo 1, lettera a), e , paragrafo 6, del codice] 1.   Qualora, a seguito di una domanda di autorizzazione di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del codice, sia richiesto un esame delle condizioni economiche a norma dell’, paragrafo 6, del codice, l’amministrazione doganale dell’autorità doganale competente a prendere la decisione trasmette senza indugio il fascicolo alla Commissione chiedendo di effettuare tale esame. 2.   Se, dopo il rilascio di un’autorizzazione per il ricorso a un regime di perfezionamento, un’amministrazione doganale di uno Stato membro viene a conoscenza del fatto che gli interessi essenziali dei produttori dell’Unione rischiano di essere pregiudicati dall’uso dell’autorizzazione, tale amministrazione doganale trasmette il fascicolo alla Commissione per chiedere un esame delle condizioni economiche. 3.   Un esame delle condizioni economiche a livello dell’Unione può avvenire anche su iniziativa della Commissione qualora essa disponga di prove del fatto che gli interessi essenziali dei produttori dell’Unione rischiano di essere pregiudicati dall’uso di un’autorizzazione. 4.   La Commissione istituisce un gruppo di esperti, composto dai rappresentanti degli Stati membri, che le forniscono consulenza al fine di determinare se le condizioni economiche siano soddisfatte o no. 5.   Le conclusioni raggiunte sulle condizioni economiche vengono prese in considerazione dall’autorità doganale interessata e da qualsiasi altra autorità doganale che si occupa di domande o autorizzazioni simili. Nelle conclusioni raggiunte sulle condizioni economiche può essere specificato che il caso in esame è unico e non può quindi costituire un precedente per altre domande o autorizzazioni. 6.   Se si è concluso che le condizioni economiche non sono più soddisfatte, l’autorità doganale competente revoca l’autorizzazione in questione. La revoca prende effetto entro e non oltre un anno a decorrere dal giorno successivo alla data in cui il titolare dell’autorizzazione ha ricevuto la decisione di revoca.
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Art. 259 Regolamento (UE) 2015/2447 — Esame delle condizioni economiche | Portale Normativo