Art. 261

Casi in cui non è richiesta la procedura di consultazione

In vigore dal 24 nov 2015
Casi in cui non è richiesta la procedura di consultazione ( del codice) 1.   L’autorità doganale competente adotta una decisione su una domanda senza consultare le altre autorità doganali interessate in conformità dell’ del presente regolamento nei casi seguenti: a) un’autorizzazione che interessa più di uno Stato membro è oggetto di: i) rinnovo; ii) modifiche minori; iii) annullamento; iv) sospensione; v) revoca; b) due o più Stati membri interessati hanno dato il loro consenso; c) l’unica attività che coinvolge più Stati membri è un’operazione in cui l’ufficio doganale di vincolo è diverso dall’ufficio doganale di appuramento; d) una domanda di autorizzazione per l’ammissione temporanea che coinvolge più di uno Stato membro è presentata sulla base di una dichiarazione in dogana redatta sul modulo standard. In tali casi, l’autorità doganale che ha adottato la decisione trasmette alle altre autorità doganali interessate le indicazioni dell’autorizzazione. 2.   L’autorità doganale competente adotta una decisione sulla domanda senza consultare le altre autorità doganali interessate in conformità dell’ del presente regolamento e senza mettere le indicazioni dell’autorizzazione a disposizione delle altre autorità doganali interessate in conformità del paragrafo 1, nei casi seguenti: a) se vengono utilizzati carnet ATA o CPD; b) se un’autorizzazione di ammissione temporanea è concessa mediante lo svincolo delle merci per il regime doganale corrispondente a norma dell’ del presente regolamento; c) se due o più Stati membri interessati hanno dato il loro consenso; d) se l’unica attività che coinvolge più Stati membri consiste nella circolazione delle merci.
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Art. 261 Regolamento (UE) 2015/2447 — Casi in cui non è richiesta la procedura di consultazione | Portale Normativo