Art. 260

Procedura di consultazione tra le autorità doganali

In vigore dal 24 nov 2015
Procedura di consultazione tra le autorità doganali ( del codice) 1.   Se è stata presentata una domanda di autorizzazione di cui all’, paragrafo 1, del codice che interessa più di uno Stato membro, si applicano gli del presente regolamento e i paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, salvo nel caso in cui l’autorità doganale competente a prendere la decisione sia del parere che le condizioni per la concessione di tale autorizzazione non sono soddisfatte. 2.   L’autorità doganale competente a prendere la decisione trasmette la domanda e il progetto di autorizzazione alle altre autorità doganali consultate al massimo entro 30 giorni dalla data di accettazione della domanda. 3.   Nessuna autorizzazione che interessa più di uno Stato membro viene rilasciata senza l’accordo preventivo delle autorità doganali interessate sul progetto di autorizzazione. 4.   Le altre autorità doganali interessate notificano eventuali obiezioni o il proprio accordo entro 30 giorni dalla data di comunicazione del progetto di autorizzazione. Le obiezioni devono essere debitamente giustificate. Se sono comunicate obiezioni e non si raggiunge un accordo entro 60 giorni dalla data di comunicazione del progetto di autorizzazione, quest’ultima non viene concessa in relazione agli aspetti che hanno suscitato obiezioni. 5.   Se le altre autorità doganali interessate non hanno comunicato obiezioni entro 30 giorni dalla data di comunicazione del progetto di autorizzazione, il loro consenso si considera acquisito.
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Art. 260 Regolamento (UE) 2015/2447 — Procedura di consultazione tra le autorità doganali | Portale Normativo