Art. 208

Prova della posizione doganale di merci unionali per i veicoli stradali a motore

In vigore dal 24 nov 2015
Prova della posizione doganale di merci unionali per i veicoli stradali a motore (, paragrafo 2, del codice) 1.   Nel caso dei veicoli stradali a motore immatricolati in uno Stato membro che hanno lasciato temporaneamente il territorio doganale dell’Unione e vi sono reintrodotti, la posizione doganale di merci unionali è ritenuta comprovata quando tali veicoli sono accompagnati dalle rispettive targhe e dai documenti di immatricolazione e quando i dati di immatricolazione riportati su tali targhe e documenti indicano inequivocabilmente tale immatricolazione. 2.   Qualora la posizione doganale di merci unionali non possa essere ritenuta comprovata conformemente al paragrafo 1, la prova della posizione doganale di merci unionali è fornita tramite uno degli altri mezzi di cui all’ del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2015:2447:oj#art-208

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 208 Regolamento (UE) 2015/2447 — Prova della posizione doganale di merci unionali per i veicoli stradali a motore | Portale Normativo