Art. 208
Prova della posizione doganale di merci unionali per i veicoli stradali a motore
In vigore dal 24 nov 2015
Prova della posizione doganale di merci unionali per i veicoli stradali a motore
(, paragrafo 2, del codice)
1. Nel caso dei veicoli stradali a motore immatricolati in uno Stato membro che hanno lasciato temporaneamente il territorio doganale dell’Unione e vi sono reintrodotti, la posizione doganale di merci unionali è ritenuta comprovata quando tali veicoli sono accompagnati dalle rispettive targhe e dai documenti di immatricolazione e quando i dati di immatricolazione riportati su tali targhe e documenti indicano inequivocabilmente tale immatricolazione.
2. Qualora la posizione doganale di merci unionali non possa essere ritenuta comprovata conformemente al paragrafo 1, la prova della posizione doganale di merci unionali è fornita tramite uno degli altri mezzi di cui all’ del presente regolamento.
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