Art. 207
Prova della posizione doganale di merci unionali nei carnet TIR o ATA o nel formulario 302
In vigore dal 24 nov 2015
Prova della posizione doganale di merci unionali nei carnet TIR o ATA o nel formulario 302
(, paragrafo 2, del codice)
1. Conformemente all’ del regolamento delegato (UE) 2015/2446, nell’ambito del carnet TIR o ATA o del formulario 302 le merci unionali sono identificate con il codice «T2L» o «T2LF». Il titolare del regime può includere uno di tali codici, se del caso, accompagnato dalla sua firma, nei documenti pertinenti nella parte riservata alla descrizione delle merci prima di presentarli all’ufficio doganale di partenza per l’autenticazione. Il codice appropriato, «T2L» o «T2LF», è autenticato con il timbro dell’ufficio di partenza accompagnato dalla firma del funzionario competente.
Nel caso di un formulario elettronico 302, il titolare del regime può anche includere uno di tali codici nei dati del formulario 302. In tal caso, l’autenticazione da parte dell’ufficio di partenza avviene per via elettronica.
2. Quando il carnet TIR, il carnet ATA o il formulario 302 scortano sia merci unionali che merci extraunionali, tali merci devono essere elencate separatamente e il codice «T2L» o «T2LF», a seconda dei casi, deve essere inserito in modo da riferirsi chiaramente alle sole merci unionali.
Storico versioni
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