Art. 206
Prova della posizione doganale di merci unionali sotto forma di un manifesto doganale delle merci
In vigore dal 24 nov 2015
Prova della posizione doganale di merci unionali sotto forma di un manifesto doganale delle merci
(, paragrafo 2, del codice)
1. Ciascun manifesto doganale delle merci riceve un MRN.
Tale manifesto può ricevere un MRN unicamente quando copre merci aventi la posizione doganale di merci unionali caricate a bordo della nave in un porto dell’Unione.
2. Le autorità doganali possono accettare che vengano utilizzati i sistemi informatici degli operatori commerciali, portuali o di trasporto ai fini della trasmissione della domanda di convalida e registrazione del manifesto doganale delle merci e della sua presentazione all’ufficio doganale competente, a condizione che i suddetti sistemi contengano tutte le informazioni necessarie per tale manifesto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2015:2447:oj#art-206