Art. 205
Prova della posizione doganale di merci unionali sotto forma di dati del documento T2L o T2LF
In vigore dal 24 nov 2015
Prova della posizione doganale di merci unionali sotto forma di dati del documento T2L o T2LF
(, paragrafo 2, del codice)
1. Quando per attestare la posizione doganale di merci unionali è indicato l’MRN, i dati del documento T2L o T2LF che servono di base all’MRN possono essere utilizzati unicamente per la prima presentazione delle merci.
Quando il documento T2L o T2LF è utilizzato solo per una parte della merce al momento della prima presentazione, per la parte restante della merce è necessario stabilire una nuova prova in conformità dell’ del presente regolamento e dell’ del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
2. I viaggiatori diversi dagli operatori economici presentano le loro richieste di convalida di un documento T2L o T2LF utilizzando il modulo di cui all’allegato 51-01.
Storico versioni
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