Art. 210

Prova della posizione doganale di merci unionali per le merci contenute nel bagaglio di un passeggero

In vigore dal 24 nov 2015
Prova della posizione doganale di merci unionali per le merci contenute nel bagaglio di un passeggero (, paragrafo 2, del codice) In caso di merci contenute nel bagaglio di un passeggero, non destinate a uso commerciale, che abbiano lasciato temporaneamente il territorio doganale dell’Unione e vi siano successivamente reintrodotte, la posizione doganale di merci unionali si considera comprovata se il passeggero dichiara che esse hanno la posizione doganale di merci unionali e non sussistono dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione.
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Art. 210 Regolamento (UE) 2015/2447 — Prova della posizione doganale di merci unionali per le merci contenute nel bagaglio di un passeggero | Portale Normativo