Art. 9
Calcolo degli AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato
In vigore dal 26 ott 2015
Calcolo degli AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato
1. Gli AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato sono calcolati a livello di esposizione oggetto di valutazione (singoli AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato).
2. Gli AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato hanno valore zero solo quando sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
a)
l'ente dispone di prove solide di una quotazione negoziabile per un'esposizione oggetto di valutazione o una quotazione può essere determinata in base a dati affidabili, basati su un mercato liquido tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda come descritto all'articolo 338, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013;
b)
le fonti di dati di mercato di cui all', paragrafo 2, non indicano alcuna incertezza di valutazione rilevante.
3. Quando all'esposizione oggetto di valutazione non può applicarsi un AVA pari a zero, nel valutare l'AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato gli enti utilizzano le fonti di dati di cui all'. In questo caso l'AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato è calcolato come descritto nei paragrafi 4 e 5.
4. Gli enti calcolano gli AVA sulle esposizioni oggetto di valutazione in relazione a ciascun input di valutazione utilizzato per il modello di valutazione pertinente.
a)
Detti AVA sono valutati con una delle seguenti granularità:
i)
se scomposti, tutti gli input di valutazione richiesti per calcolare il prezzo di uscita per la posizione oggetto di valutazione;
ii)
il prezzo dello strumento.
b)
Ciascuno degli input di valutazione di cui alla lettera a), punto i), è trattato separatamente. Quando l'input di valutazione è costituito da una matrice di parametri, gli AVA sono calcolati sulla base delle esposizioni oggetto di valutazione relative a ciascun parametro di tale matrice. Quando l'input di valutazione non si riferisce a strumenti negoziabili, gli enti collegano l'input di valutazione e la relativa esposizione oggetto di valutazione ad un insieme di strumenti negoziabili sul mercato. Gli enti possono ridurre il numero di parametri dell'input di valutazione ai fini del calcolo degli AVA utilizzando una metodologia adeguata a condizione che i parametri ridotti soddisfino tutti i seguenti requisiti:
i)
il valore totale dell'esposizione oggetto di valutazione ridotta è pari al valore totale dell'esposizione oggetto di valutazione originaria;
ii)
la serie ridotta di parametri può essere collegata ad una serie di strumenti negoziabili sul mercato;
iii)
il rapporto tra la misura della varianza 2 definita di seguito e la misura della varianza 1 definita di seguito sulla base dei dati storici degli ultimi 100 giorni di negoziazione è inferiore a 0,1.
c)
Ai fini del presente paragrafo, per «misura della varianza 1» si intende la varianza del profitto e della perdita dell'esposizione oggetto di valutazione sulla base dell'input di valutazione non ridotto, e per «misura della varianza 2» la varianza del profitto e della perdita dell'esposizione oggetto di valutazione sulla base dell'input di valutazione non ridotto meno l'esposizione oggetto di valutazione basata sull'input di valutazione ridotto. Se ai fini del calcolo degli AVA è utilizzato un numero ridotto di parametri, la determinazione che i criteri di cui alla lettera b) sono soddisfatti è soggetta a riesame della metodologia di netting e convalida interna da parte della funzione di controllo indipendente su base almeno annuale.
5. Gli AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato sono determinati come segue:
a)
se esistono dati sufficienti per costruire un range di valori plausibili per un input di valutazione:
i)
per un input di valutazione dove il range di valori plausibili è basato sui prezzi di uscita, gli enti stimano un punto all'interno del range in cui sono sicuri al 90 % di poter uscire dall'esposizione oggetto di valutazione a tale prezzo o a un prezzo migliore;
ii)
per un input di valutazione dove il range di valori plausibili è creato a partire dai mid price, gli enti stimano un punto all'interno del range in cui sono sicuri al 90 % di poter ottenere all'uscita dall'esposizione oggetto di valutazione tale prezzo o un prezzo migliore;
b)
se non esistono dati sufficienti a costruire un range di valori plausibili per un input di valutazione, gli enti applicano un approccio basato su esperti utilizzando le informazioni qualitative e quantitative disponibili per conseguire un livello di certezza nel valore prudente dell'input di valutazione che è equivalente a quello di cui alla lettera a). Gli enti notificano alle autorità competenti le esposizioni oggetto di valutazione per le quali è applicato tale approccio e la metodologia utilizzata per determinare l'AVA;
c)
gli enti calcolano l'AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato sulla base di uno dei seguenti approcci:
i)
applicano la differenza tra i valori degli input di valutazione stimati secondo la lettera a) oppure la lettera b) e i valori degli input di valutazione utilizzati per il calcolo del valore equo dell'esposizione oggetto di valutazione di ciascuna posizione oggetto di valutazione;
ii)
combinano i valori degli input di valutazione stimati secondo la lettera a) oppure la lettera b) e rivalutano le posizioni oggetto di valutazione basate su tali valori. Gli enti prendono quindi la differenza tra le posizioni rivalutate e le posizioni valutate al valore equo.
6. Gli enti calcolano l'AVA totale a livello di categoria per l'incertezza delle quotazioni di mercato applicando ai singoli AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato la formula per il metodo 1 o la formula per il metodo 2 di cui all'allegato.
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