Art. 3
Fonti dei dati di mercato
In vigore dal 26 ott 2015
Fonti dei dati di mercato
1. Quando calcolano gli AVA sulla base dei dati di mercato, gli enti esaminano, a seconda del caso, lo stesso range di dati di mercato utilizzato per il processo di verifica indipendente dei prezzi di cui all'articolo 105, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013, fatti salvi gli aggiustamenti descritti nel presente articolo.
2. Gli enti considerano un intero range di fonti di dati di mercato disponibili e attendibili per determinare un valore prudente, incluse le seguenti fonti, se pertinenti:
a)
i prezzi di borsa in un mercato liquido;
b)
le negoziazioni con strumenti identici o molto simili registrate dall'ente stesso oppure, ove disponibili, le negoziazioni di tutto il mercato;
c)
le quotazioni negoziabili di broker e di altri partecipanti al mercato;
d)
i consensus service data;
e)
le quotazioni di broker indicative;
f)
le valutazioni delle garanzie reali delle controparti.
3. Ove si applica un approccio basato su esperti ai fini degli , sono considerati metodi e fonti d'informazione alternativi, compresi i seguenti, se pertinenti:
a)
l'utilizzo di dati indiretti (proxy data) basati su strumenti analoghi per i quali sono disponibili dati sufficienti;
b)
l'applicazione di shift prudenti agli input di valutazione;
c)
l'individuazione di limiti naturali al valore di uno strumento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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