Art. 3

Fonti dei dati di mercato

In vigore dal 26 ott 2015
Fonti dei dati di mercato 1.   Quando calcolano gli AVA sulla base dei dati di mercato, gli enti esaminano, a seconda del caso, lo stesso range di dati di mercato utilizzato per il processo di verifica indipendente dei prezzi di cui all'articolo 105, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013, fatti salvi gli aggiustamenti descritti nel presente articolo. 2.   Gli enti considerano un intero range di fonti di dati di mercato disponibili e attendibili per determinare un valore prudente, incluse le seguenti fonti, se pertinenti: a) i prezzi di borsa in un mercato liquido; b) le negoziazioni con strumenti identici o molto simili registrate dall'ente stesso oppure, ove disponibili, le negoziazioni di tutto il mercato; c) le quotazioni negoziabili di broker e di altri partecipanti al mercato; d) i consensus service data; e) le quotazioni di broker indicative; f) le valutazioni delle garanzie reali delle controparti. 3.   Ove si applica un approccio basato su esperti ai fini degli , sono considerati metodi e fonti d'informazione alternativi, compresi i seguenti, se pertinenti: a) l'utilizzo di dati indiretti (proxy data) basati su strumenti analoghi per i quali sono disponibili dati sufficienti; b) l'applicazione di shift prudenti agli input di valutazione; c) l'individuazione di limiti naturali al valore di uno strumento.
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