Art. 2
Definizioni
In vigore dal 26 ott 2015
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
«posizione oggetto di valutazione», uno strumento finanziario o una merce o un portafoglio di strumenti finanziari o merci detenuti o meno in portafogli di negoziazione che sono valutati al valore equo;
b)
«input di valutazione», un parametro o una matrice di parametri osservabili o meno nel mercato che influiscono sul valore equo di una posizione oggetto di valutazione;
c)
«esposizione oggetto di valutazione», l'importo di una posizione oggetto di valutazione che è sensibile all'oscillazione di un input di valutazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2016:101:oj#art-2