Art. 2

Definizioni

In vigore dal 26 ott 2015
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «posizione oggetto di valutazione», uno strumento finanziario o una merce o un portafoglio di strumenti finanziari o merci detenuti o meno in portafogli di negoziazione che sono valutati al valore equo; b) «input di valutazione», un parametro o una matrice di parametri osservabili o meno nel mercato che influiscono sul valore equo di una posizione oggetto di valutazione; c) «esposizione oggetto di valutazione», l'importo di una posizione oggetto di valutazione che è sensibile all'oscillazione di un input di valutazione.
Storico versioni

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