Art. 4

Condizioni per l'uso del metodo semplificato

In vigore dal 26 ott 2015
Condizioni per l'uso del metodo semplificato 1.   Gli enti possono applicare il metodo semplificato descritto nel presente capo soltanto se la somma del valore assoluto delle attività e delle passività valutate al valore equo rilevato a bilancio ai sensi della disciplina contabile applicabile è inferiore a 15 miliardi di EUR. 2.   Le attività e le passività valutate al valore equo di segno opposto perfettamente corrispondenti sono escluse dal calcolo di cui al paragrafo 1. Per quanto riguarda le attività e le passività valutate al valore equo per le quali una variazione della valutazione contabile ha un impatto nullo o parziale sul capitale primario di classe 1 (CET 1), i loro valori sono inclusi solo in proporzione all'impatto della pertinente variazione della valutazione sul capitale CET1. 3.   La soglia di cui al paragrafo 1 si applica su base individuale e consolidata. Se la è superata su base consolidata, il metodo di base è applicato a tutti i soggetti inclusi nel consolidamento. 4.   Gli enti che applicano il metodo semplificato che non soddisfano la condizione di cui al paragrafo 1 per due trimestri consecutivi ne informano immediatamente l'autorità competente interessata e concordano un piano per applicare il metodo di cui al capo 3 entro i due trimestri successivi.
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