Art. 5
Determinazione degli AVA nell'ambito del metodo semplificato
In vigore dal 26 ott 2015
Determinazione degli AVA nell'ambito del metodo semplificato
Quando gli enti utilizzano il metodo semplificato, gli AVA sono pari allo 0,1 % della somma del valore assoluto delle attività e delle passività valutate al valore equo che sono incluse nel calcolo della soglia di cui all'.
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