Art. 7

Descrizione del metodo di base

In vigore dal 26 ott 2015
Descrizione del metodo di base 1.   Quando utilizzano il metodo di base, gli enti calcolano gli AVA applicando il seguente approccio in due fasi: a) calcolano gli AVA per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 105, paragrafi 10 e 11, del regolamento (UE) n. 575/2013 (AVA a livello di categoria) ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo; b) addizionano gli importi risultanti dalla lettera a) per ciascuno degli AVA a livello di categoria per arrivare agli AVA totali ai fini dell'. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), gli enti calcolano gli AVA a livello di categoria in uno dei seguenti modi: a) conformemente agli articoli da 9 a 17; b) quando l'applicazione degli articoli da 9 a 17 non è possibile per determinate posizioni, secondo il cosiddetto «approccio alternativo» identificando i correlati strumenti finanziari e calcolando l'AVA come la somma dei seguenti elementi: i) il 100 % del profitto non realizzato netto per i correlati strumenti finanziari; ii) il 10 % del valore nozionale dei correlati strumenti finanziari nel caso di contratti derivati; iii) il 25 % del valore assoluto della differenza tra il valore equo e il profitto non realizzato di cui al punto i) dei correlati strumenti finanziari in caso di non derivati. Ai fini della lettera b), punto i) del primo paragrafo, si intende per «profitto non realizzato» la variazione, se positiva, del valore equo dall'ammissione alle negoziazioni calcolata su base first-in-first-out.
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