Art. 8

Disposizioni generali per il calcolo degli AVA nell'ambito del metodo di base

In vigore dal 26 ott 2015
Disposizioni generali per il calcolo degli AVA nell'ambito del metodo di base 1.   Per quanto riguarda le attività e le passività valutate al valore equo per le quali una variazione della valutazione contabile ha un impatto nullo o parziale sul capitale primario di classe 1 (CET 1), gli AVA sono calcolati solo in base alla percentuale di tale variazione che influisce sul capitale CET1. 2.   Quanto agli AVA a livello di categoria descritti agli articoli da 14 a 17, gli enti mirano a raggiungere un livello di certezza nel valore prudente che è equivalente a quello di cui agli articoli da 9 a 13. 3.   Gli AVA sono considerati il supplemento di aggiustamento di valutazione necessario per raggiungere il valore prudente individuato, oltre ad ogni aggiustamento applicato al valore equo dell'ente che può essere messo in relazione alla stessa fonte di incertezza della valutazione dell'AVA. L'aggiustamento applicato al valore equo dell'ente che non può essere identificato come riguardante una categoria specifica di AVA al livello al quale sono calcolati gli AVA pertinenti non è incluso nel calcolo degli AVA. 4.   Gli AVA sono sempre positivi, anche a livello di esposizione oggetto di valutazione e di categoria, sia pre- che post-aggregazione.
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