Art. 10
Calcolo degli AVA per i costi di chiusura
In vigore dal 26 ott 2015
Calcolo degli AVA per i costi di chiusura
1. Gli AVA per i costi di chiusura sono calcolati a livello di esposizione oggetto di valutazione (singoli AVA per i costi di chiusura).
2. Quando l'ente ha calcolato un AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato per una esposizione oggetto di valutazione sulla base di un prezzo di uscita, all'AVA per i costi di chiusura può essere attribuito valore zero.
3. Ove l'ente applica la deroga di cui all'articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, all'AVA per i costi di chiusura può essere attribuito valore zero, a condizione che l'ente fornisca la prova di essere sicuro al 90 % che c'è liquidità sufficiente per sostenere l'uscita dalla relativa esposizione oggetto di valutazione al mid-price.
4. Quando all'esposizione oggetto di valutazione non può applicarsi un AVA per i costi di chiusura pari a zero, gli enti utilizzano le fonti di dati di cui all'. In questo caso l'AVA per i costi di chiusura è calcolato come descritto nei paragrafi 5 e 6.
5. Gli enti calcolano gli AVA per i costi di chiusura sulle esposizioni oggetto di valutazione in relazione a ciascun input di valutazione utilizzato per il modello di valutazione pertinente.
a)
Gli AVA per i costi di chiusura sono valutati con una delle seguenti granularità:
i)
se scomposti, tutti gli input di valutazione necessari per calcolare un prezzo di uscita per la posizione oggetto di valutazione;
ii)
il prezzo dello strumento.
b)
Ciascuno degli input di valutazione di cui alla lettera a), punto i), è trattato separatamente. Quando l'input di valutazione è costituito da una matrice di parametri, gli enti valutano gli AVA per i costi di chiusura sulla base delle esposizioni oggetto di valutazione in relazione a ciascun parametro di tale matrice. Quando l'input di valutazione non si riferisce a strumenti negoziabili, gli enti collegano esplicitamente l'input di valutazione e la relativa esposizione oggetto di valutazione ad un insieme di strumenti negoziabili sul mercato. Gli enti possono ridurre il numero di parametri dell'input di valutazione ai fini del calcolo degli AVA utilizzando una metodologia adeguata a condizione che i parametri ridotti soddisfino tutti i seguenti requisiti:
i)
il valore totale dell'esposizione oggetto di valutazione ridotta è pari al valore totale dell'esposizione oggetto di valutazione originaria;
ii)
la serie ridotta di parametri può essere collegata ad una serie di strumenti negoziabili sul mercato;
iii)
il rapporto tra la misura della varianza 2 e la misura della varianza 1 sulla base dei dati storici degli ultimi 100 giorni di negoziazione è inferiore a 0,1.
Ai fini del presente paragrafo, per «misura della varianza 1» si intende la varianza del profitto e della perdita dell'esposizione oggetto di valutazione sulla base dell'input di valutazione non ridotto, e per «misura della varianza 2» la varianza del profitto e della perdita dell'esposizione oggetto di valutazione sulla base dell'input di valutazione non ridotto meno l'esposizione oggetto di valutazione basata sull'input di valutazione ridotto.
c)
Se ai fini del calcolo degli AVA è utilizzato un numero ridotto di parametri, la determinazione che i criteri di cui alla lettera b) sono soddisfatti è soggetta a riesame e convalida interna da parte della funzione di controllo indipendente su base almeno annuale.
6. Gli AVA per i costi di chiusura sono determinati come segue:
a)
se esistono dati sufficienti per costruire un range di scarti denaro/lettera plausibili per un input di valutazione, gli enti stimano un punto all'interno del range in cui sono sicuri al 90 % che lo scarto che potrebbero ottenere all'uscita dall'esposizione oggetto di valutazione corrisponderebbe a tale prezzo o a un prezzo migliore;
b)
se non esistono dati sufficienti per costruire un range di scarti denaro/lettera plausibili, gli enti applicano un approccio basato su esperti utilizzando le informazioni qualitative e quantitative disponibili per conseguire un livello di certezza nel valore prudente equivalente a quello ottenuto in caso di esistenza di un range di valori plausibili. Gli enti notificano alle autorità competenti le esposizioni oggetto di valutazione per le quali è applicato tale approccio e la metodologia utilizzata per determinare l'AVA;
c)
gli enti calcolano gli AVA per i costi di chiusura applicando il 50 % dello scarto denaro/lettera stimato, calcolato conformemente alla lettera a) o alla lettera b), alle esposizioni oggetto di valutazione in relazione agli input di valutazione definiti al paragrafo 5.
7. Gli enti calcolano l'AVA totale a livello di categoria per i costi di chiusura applicando ai singoli AVA per i costi di chiusura la formula per il metodo 1 o la formula per il metodo 2 di cui all'allegato.
Storico versioni
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