Art. 11

Calcolo degli AVA per i rischi del modello

In vigore dal 26 ott 2015
Calcolo degli AVA per i rischi del modello 1.   Gli enti stimano un AVA per i rischi del modello per ogni modello di valutazione (singolo AVA per i rischi del modello) tenendo conto del rischio del modello di valutazione che deriva dalla potenziale esistenza di una gamma di diversi modelli o calibrature di modelli utilizzati dai partecipanti al mercato e dalla mancanza di un prezzo di uscita solido per il prodotto specifico in fase di valutazione. Gli enti non considerano i rischi del modello di valutazione risultanti dalle calibrature dei parametri derivati dal mercato, di cui si tiene conto secondo quanto disposto all'. 2.   L'AVA per i rischi del modello è calcolato applicando uno degli approcci definiti ai paragrafi 3 e 4. 3.   Ove possibile, gli enti calcolano l'AVA per i rischi del modello determinando un range di valutazioni plausibili prodotte da adeguati approcci di modellizzazione e calibratura alternativi. In tal caso, gli enti stimano un punto all'interno del predetto range di valutazioni in cui sono sicuri al 90 % di poter uscire dall'esposizione oggetto di valutazione a tale prezzo o a un prezzo migliore. 4.   Per stimare l'AVA per i rischi del modello, gli enti che non sono in grado di utilizzare l'approccio definito al paragrafo 3 applicano un approccio basato su esperti. 5.   L'approccio basato su esperti considera tutti i seguenti elementi: a) la complessità dei prodotti pertinenti per il modello; b) la diversità dei possibili approcci matematici e parametri del modello, se tali parametri non sono collegati alle variabili del mercato; c) la misura in cui il mercato dei prodotti in questione è monodirezionale (one way); d) l'esistenza di rischi non copribili nei prodotti pertinenti; e) l'adeguatezza del modello nel cogliere l'andamento del pay-off dei prodotti del portafoglio. Gli enti notificano alle autorità competenti i modelli per i quali è applicato detto approccio e la metodologia utilizzata per determinare l'AVA. 6.   Quando gli enti utilizzano l'approccio descritto al paragrafo 4, la prudenza del metodo è confermata annualmente confrontando: a) gli AVA calcolati secondo l'approccio descritto al paragrafo 4, se l'approccio fosse applicato ad un campione significativo dei modelli di valutazione per i quali l'ente applica l'approccio di cui al paragrafo 3; e b) gli AVA calcolati secondo l'approccio di cui al paragrafo 3 per lo stesso campione di modelli di valutazione 7.   Gli enti calcolano l'AVA totale a livello di categoria per i rischi del modello applicando ai singoli AVA per i rischi del modello la formula per il metodo 1 o la formula per il metodo 2 di cui all'allegato.
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