Art. 13

Calcolo degli AVA per i costi di investimento e di finanziamento (funding)

In vigore dal 26 ott 2015
Calcolo degli AVA per i costi di investimento e di finanziamento (funding) 1.   Gli enti calcolano l'AVA per i costi di investimento e di finanziamento (funding) per riflettere l'incertezza della valutazione nei costi di finanziamento (funding) utilizzati in sede di valutazione del prezzo di uscita conformemente alla disciplina contabile applicabile. 2.   Gli enti includono l'elemento dell'AVA relativo all'incertezza delle quotazioni di mercato nella categoria degli AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato. L'elemento dell'AVA relativo all'incertezza dei costi di chiusura è incluso nella categoria degli AVA per i costi di chiusura. L'elemento dell'AVA relativo ai rischi del modello è incluso nella categoria degli AVA per i rischi del modello.
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