Art. 15
Calcolo degli AVA per i costi amministrativi futuri
In vigore dal 26 ott 2015
Calcolo degli AVA per i costi amministrativi futuri
1. Quando l'ente calcola gli AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato e per i costi di chiusura per un'esposizione oggetto di valutazione che implicano la piena uscita dall'esposizione, l'AVA per i costi amministrativi futuri può essere pari a zero.
2. Quando l'esposizione oggetto di valutazione non può avere un AVA pari a zero conformemente al paragrafo 1, gli enti calcolano l'AVA per i costi amministrativi futuri («singolo AVA per i costi amministrativi futuri») prendendo in considerazione i costi amministrativi e i futuri costi di copertura lungo la vita attesa delle esposizioni oggetto di valutazione per le quali non è applicato un prezzo di uscita diretto per gli AVA per i costi di chiusura, attualizzati utilizzando un tasso che approssima il tasso privo di rischio.
3. Ai fini del paragrafo 2, i costi amministrativi futuri includono tutti i costi per l'aumento del personale e i costi fissi che saranno probabilmente sostenuti nella gestione del portafoglio; si può presumere la diminuzione di tali costi di pari passo con la riduzione del portafoglio.
4. Gli enti calcolano l'AVA totale a livello di categoria per i costi amministrativi futuri sommando i singoli AVA per i costi amministrativi futuri.
Storico versioni
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