Art. 17
Calcolo degli AVA per i rischi operativi
In vigore dal 26 ott 2015
Calcolo degli AVA per i rischi operativi
1. Gli enti stimano un AVA per i rischi operativi valutando le perdite potenziali che possono essere sostenute a seguito dei rischi operativi connessi ai processi di valutazione. Questa stima comprende una valutazione delle posizioni oggetto di valutazione ritenute a rischio durante il processo di convalida del bilancio, comprese quelle interessate da contenziosi giuridici.
2. Quando l'ente applica il metodo avanzato di misurazione per il rischio operativo specificato nella parte tre, titolo III, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'AVA per i rischi operativi può essere pari a zero a condizione che l'ente fornisca la prova che i rischi operativi relativi ai processi di valutazione, determinati a norma del paragrafo 1, sono pienamente inclusi nel calcolo secondo il metodo avanzato di misurazione.
3. Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 2, l'ente calcola un AVA per i rischi operativi pari al 10 % della somma degli AVA aggregati a livello di categoria per l'incertezza delle quotazioni di mercato e per i costi di chiusura.
Storico versioni
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