Art. 18
Obblighi di documentazione
In vigore dal 26 ott 2015
Obblighi di documentazione
1. Gli enti documentano in modo appropriato la metodologia di valutazione prudente. La documentazione include le politiche interne che forniscono orientamenti su tutti i seguenti punti:
a)
la gamma delle metodologie per quantificare gli AVA per ciascuna posizione oggetto di valutazione;
b)
la gerarchia delle metodologie per ogni categoria di attività, prodotto o posizione oggetto di valutazione;
c)
la gerarchia delle fonti di dati di mercato utilizzate nella metodologia degli AVA;
d)
le caratteristiche dei dati di mercato richieste per giustificare che l'AVA sia pari a zero, per ogni categoria di attività, prodotto o posizione oggetto di valutazione;
e)
la metodologia applicata in caso di utilizzo di un approccio basato su esperti per la determinazione di un AVA;
f)
la metodologia per determinare se una posizione oggetto di valutazione richieda un AVA per le posizioni concentrate;
g)
l'orizzonte di uscita presunto ai fini del calcolo degli AVA per le posizioni concentrate, se del caso;
h)
le attività e le passività valutate al valore equo per le quali una variazione della valutazione contabile ha un impatto nullo o parziale sul capitale CET1 ai sensi dell', paragrafo 2, e dell', paragrafo 1.
2. Gli enti mantengono inoltre le registrazioni necessarie per permettere l'analisi del calcolo degli AVA a livello di esposizione oggetto di valutazione e all'alta dirigenza sono fornite informazioni sul processo di calcolo degli AVA che le consentano di comprendere il livello di incertezza della valutazione riguardante il portafoglio delle posizioni valutate al valore equo dell'ente.
3. La documentazione di cui al paragrafo 1 è riesaminata almeno una volta all'anno e approvata dall'alta dirigenza.
Storico versioni
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