Art. 19
Obblighi in materia di sistemi e di controlli
In vigore dal 26 ott 2015
Obblighi in materia di sistemi e di controlli
1. Gli AVA sono autorizzati inizialmente e monitorati successivamente da un ente di controllo indipendente.
2. Gli enti dispongono di controlli efficaci in merito alla governance di tutte le posizioni valutate al valore equo e di risorse adeguate per attuare tali controlli e garantire solidi processi di valutazione anche nel corso di un periodo di stress. Tali controlli includono:
a)
il riesame almeno annuale della performance del modello di valutazione;
b)
l'approvazione da parte della dirigenza di tutti i cambiamenti significativi delle politiche di valutazione;
c)
la chiara indicazione della propensione al rischio dell'ente per l'esposizione a posizioni soggette ad incertezza di valutazione, che è monitorata a livello aggregato di ente;
d)
l'indipendenza nel processo di valutazione tra le unità che assumono i rischi e le unità di controllo;
e)
l'esistenza di un processo completo di audit interno relativo ai processi di valutazione e ai controlli.
3. Gli enti garantiscono che vi siano controlli efficaci ed applicati sistematicamente per quanto riguarda il processo di valutazione per le posizioni valutate al valore equo. Tali controlli sono soggetti ad un regolare audit interno. Essi includono:
a)
un inventario precisamente definito dei prodotti a livello di ente che garantisca che ogni posizione oggetto di valutazione sia specificamente collegata ad una e una sola definizione del prodotto;
b)
le metodologie di valutazione, per ciascun prodotto dell'inventario, compresi la scelta e la calibrazione del modello, le rettifiche del valore equo, gli AVA, le metodologie di verifica indipendente dei prezzi applicabili al prodotto e la misurazione dell'incertezza della valutazione;
c)
un processo di convalida che garantisca che, per ciascun prodotto, sia i dipartimenti che assumono i rischi che i pertinenti dipartimenti di controllo approvino le metodologie a livello di prodotto di cui alla lettera b) e certifichino che riflettono la prassi effettiva per ogni posizione oggetto di valutazione collegata al prodotto;
d)
la definizione di soglie sulla base dei dati di mercato osservati per stabilire quando i modelli di valutazione non sono più sufficientemente solidi;
e)
un processo formale di verifica dei prezzi che sia indipendente dalle unità di negoziazione pertinenti;
f)
i processi di approvazione di prodotti nuovi con riferimento all'inventario dei prodotti e con il coinvolgimento di tutte le parti interne pertinenti per la misurazione del rischio, il controllo del rischio, l'informativa finanziaria e l'assegnazione e la verifica delle valutazioni degli strumenti finanziari;
g)
un processo di riesame delle nuove negoziazioni volto a garantire che siano utilizzati i dati relativi ai prezzi delle nuove negoziazioni per valutare se le valutazioni delle esposizioni simili oggetto di valutazione restino adeguatamente prudenti.
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