Art. 14

Calcolo degli AVA per le posizioni concentrate

In vigore dal 26 ott 2015
Calcolo degli AVA per le posizioni concentrate 1.   Gli enti stimano un AVA per le posizioni concentrate per le posizioni oggetto di valutazione concentrate (singolo AVA per le posizioni concentrate) applicando il seguente approccio in tre fasi: a) individuano le posizioni oggetto di valutazione concentrate; b) per ogni posizione oggetto di valutazione concentrata individuata che ha dimensioni tali per cui non è disponibile un prezzo di mercato, stimano un periodo di uscita prudente; c) se il periodo di uscita prudente supera i 10 giorni, stimano un AVA tenendo conto della volatilità dell'input di valutazione, della volatilità dello scarto denaro/lettera e dell'impatto dell'ipotetica strategia di uscita sui prezzi di mercato. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), l'individuazione delle posizioni oggetto di valutazione concentrate prende in considerazione tutte le caratteristiche seguenti: a) le dimensioni di tutte le posizioni oggetto di valutazione rispetto alla liquidità del relativo mercato; b) la capacità dell'ente di negoziare in tale mercato; c) il volume medio del mercato giornaliero e il volume delle negoziazioni giornaliere tipiche dell'ente. Gli enti stabiliscono e documentano la metodologia applicata per determinare le posizioni oggetto di valutazione concentrate per le quali è calcolato un AVA per le posizioni concentrate. 3.   Gli enti calcolano l'AVA totale a livello di categoria per le posizioni concentrate sommando i singoli AVA per le posizioni concentrate.
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