Art. 16

Monitoraggio e aggiornamento della risposta prudenziale coordinata a una situazione di emergenza

In vigore dal 16 ott 2015
Monitoraggio e aggiornamento della risposta prudenziale coordinata a una situazione di emergenza 1.   Ai fini dell' del regolamento delegato (UE) 2016/98, l'autorità di vigilanza su base consolidata coordina il monitoraggio dell'esecuzione delle azioni concordate indicate nella risposta prudenziale coordinata di cui all'. 2.   I membri del collegio responsabili della vigilanza sui soggetti del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza informano l'autorità di vigilanza su base consolidata dell'andamento della situazione di emergenza e dell'esecuzione delle azioni concordate riguardanti, a seconda dei casi, i rispettivi soggetti del gruppo. 3.   Gli aggiornamenti sul monitoraggio della risposta prudenziale coordinata sono comunicati dall'autorità di vigilanza su base consolidata ai membri del collegio, inclusa l'ABE, e riguardano il gruppo e i suoi soggetti che sono o possono essere interessati. 4.   L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio responsabili della vigilanza sui soggetti del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza valutano la necessità di aggiornare la risposta prudenziale coordinata tenendo conto delle informazioni reciprocamente fornite durante il monitoraggio dell'attuazione della risposta. 5.   Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 sono applicate senza indebito indugio.
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