Art. 15
Coordinamento della risposta prudenziale a una situazione di emergenza
In vigore dal 16 ott 2015
Coordinamento della risposta prudenziale a una situazione di emergenza
1. Ai fini dell' del regolamento delegato (UE) 2016/98, l'autorità di vigilanza su base consolidata guida l'elaborazione di una risposta prudenziale coordinata alla situazione di emergenza per quanto riguarda il gruppo e i suoi soggetti che sono o possono essere interessati da tale situazione. L'autorità di vigilanza su base consolidata prende in debita considerazione i pareri e le valutazioni dei membri del collegio responsabili della vigilanza su tali soggetti del gruppo.
2. Se la situazione di emergenza è limitata a un soggetto specifico del gruppo, la risposta prudenziale coordinata alla situazione di emergenza è elaborata dal membro del collegio responsabile della vigilanza su tale soggetto, in collaborazione con l'autorità di vigilanza su base consolidata.
3. L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio adempiono i compiti citati ai paragrafi 1 e 2 senza indebito indugio.
4. L'elaborazione della valutazione prudenziale coordinata di una situazione di emergenza quale indicata all' e l'elaborazione della risposta prudenziale coordinata a tale situazione di emergenza possono essere condotte in parallelo.
Storico versioni
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