Art. 14

Coordinamento della valutazione prudenziale di una situazione di emergenza

In vigore dal 16 ott 2015
Coordinamento della valutazione prudenziale di una situazione di emergenza 1.   Ai fini dell' del regolamento delegato (UE) 2016/98, l'autorità di vigilanza su base consolidata coordina l'elaborazione di un progetto di valutazione prudenziale coordinata della situazione di emergenza sulla base della propria valutazione e di quella dei membri del collegio responsabili della vigilanza sui soggetti del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza. 2.   Il progetto di valutazione prudenziale coordinata della situazione di emergenza riguarda i soggetti del gruppo che sono o possono essere interessati da tale situazione. L'autorità di vigilanza su base consolidata prende in debita considerazione i pareri e le valutazioni dei membri del collegio responsabili della vigilanza su questi soggetti del gruppo. 3.   Se la situazione di emergenza è limitata a un soggetto specifico del gruppo, la valutazione prudenziale della situazione di emergenza è eseguita dal membro del collegio responsabile della vigilanza su tale soggetto, in collaborazione con l'autorità di vigilanza su base consolidata.
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