Art. 12
Istituzione e aggiornamento del quadro del collegio per le situazioni di emergenza
In vigore dal 16 ott 2015
Istituzione e aggiornamento del quadro del collegio per le situazioni di emergenza
1. L'autorità di vigilanza su base consolidata prepara una proposta per l'istituzione di un quadro del collegio per le situazioni di emergenza conformemente all' del regolamento delegato (UE) 2016/98.
2. L'autorità di vigilanza su base consolidata sottopone la proposta ai membri del collegio, invitandoli a formulare pareri e indicando una scadenza adeguata per la relativa presentazione.
3. L'autorità di vigilanza su base consolidata tiene conto di tutti i pareri e le riserve espressi dai membri del collegio e, se necessario, spiega i motivi della loro mancata inclusione.
4. L'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette ai membri del collegio la versione finale del quadro del collegio per le situazioni di emergenza.
5. L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio valutano almeno una volta l'anno la necessità di aggiornare il quadro del collegio per le situazioni di emergenza.
6. L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio aggiornano il quadro del collegio per le situazioni di emergenza secondo la procedura descritta ai paragrafi da 1 a 4.
Storico versioni
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