Art. 10

Scambio di informazioni su segni premonitori, rischi potenziali e vulnerabilità

In vigore dal 16 ott 2015
Scambio di informazioni su segni premonitori, rischi potenziali e vulnerabilità 1.   L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio che partecipano all'elaborazione di una relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo, di cui all'articolo 113, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, o di una relazione contenente la valutazione del profilo di rischio di liquidità del gruppo, di cui all'articolo 113, paragrafo 2, lettera b), della stessa direttiva, al fine di pervenire a decisioni congiunte sui requisiti prudenziali specifici dell'ente ai sensi dell'articolo citato, stabiliscono di comune accordo gli indicatori necessari per l'individuazione dei segni premonitori, dei rischi potenziali e delle vulnerabilità di cui all' del regolamento delegato (UE) 2016/98. Detti indicatori sono calcolati sulla base delle informazioni raccolte dalle autorità competenti presso gli enti sottoposti a vigilanza ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. Gli indicatori concordati sono riportati negli accordi scritti di coordinamento e cooperazione conformemente all', paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/98. 2.   Ciascun membro del collegio citato al paragrafo 1 comunica all'autorità di vigilanza su base consolidata, ove pertinenti, i valori degli indicatori concordati per gli enti sottoposti alla propria vigilanza. 3.   L'autorità di vigilanza su base consolidata comunica a ciascun membro del collegio citato al paragrafo 1 i valori di cui al paragrafo 2 e i valori degli indicatori concordati per l'impresa madre nell'UE e a livello consolidato. 4.   L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio citati al paragrafo 1 si scambiano i valori degli indicatori concordati almeno una volta l'anno, o con maggiore frequenza ove stabilito da dette autorità competenti.
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