Art. 8
Riesame periodico dell'autorizzazione all'uso di metodi interni
In vigore dal 16 ott 2015
Riesame periodico dell'autorizzazione all'uso di metodi interni
1. Qualora uno degli enti autorizzati in uno Stato membro, compreso l'ente impresa madre nell'UE, non soddisfi più i requisiti per l'uso di un metodo interno conformemente all'articolo 143, paragrafo 1, all'articolo 151, paragrafo 4 o 9, all'articolo 283, all'articolo 312, paragrafo 2, o all'articolo 363, del regolamento (UE) n. 575/2013, o qualora uno dei membri rilevanti del collegio ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/98 abbia individuato carenze conformemente all'articolo 101 della direttiva 2013/36/UE, l'autorità di vigilanza su base consolidata e il membro del collegio in questione collaborano e si consultano pienamente per concordare la revoca dell'autorizzazione all'uso del metodo interno, imporre maggiorazioni di capitale o limitare l'uso del metodo interno come specificato all', paragrafo 2, lettere c) e d), di detto regolamento delegato.
2. La decisione di revocare un metodo autorizzato è adottata congiuntamente dall'autorità di vigilanza su base consolidata e dai membri rilevanti del collegio che sono responsabili della vigilanza sui soggetti che applicano il metodo autorizzato e sono interessati dalle carenze individuate ai sensi del paragrafo 1. La cooperazione tra l'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri rilevanti del collegio segue la procedura prevista dalle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2016/100 della Commissione (5).
3. La decisione di imporre maggiorazioni di capitale è adottata secondo la procedura per le decisioni congiunte sul capitale conformemente all'articolo 113, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE.
4. L'autorità di vigilanza su base consolidata comunica a tutti gli altri membri del collegio le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 1 qualora ritenga che tali informazioni siano tali da interessare altre attività del collegio o siano essenziali per l'adempimento dei compiti di altri membri del collegio.
Storico versioni
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