Art. 11

Definizione e aggiornamento del programma di revisione prudenziale del collegio

In vigore dal 16 ott 2015
Definizione e aggiornamento del programma di revisione prudenziale del collegio 1.   Dopo che sono state adottate le decisioni congiunte sui requisiti prudenziali specifici dell'ente conformemente all'articolo 113 della direttiva 2013/36/UE, i membri del collegio forniscono all'autorità di vigilanza su base consolidata i propri contributi per la definizione del programma di revisione prudenziale del collegio di cui all'articolo 116, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/36/UE conformemente all' del regolamento delegato (UE) 2016/98. 2.   Dopo aver ricevuto i contributi dei membri del collegio, l'autorità di vigilanza su base consolidata prepara un progetto di programma di revisione prudenziale del collegio. 3.   L'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette il progetto di programma di revisione prudenziale del collegio ai membri del collegio, invitandoli a formulare pareri sulle aree di lavoro congiunto e indicando una scadenza adeguata per la relativa presentazione. 4.   Al fine di mettere a punto il programma di revisione prudenziale del collegio, l'autorità di vigilanza su base consolidata tiene conto di tutti i pareri e le riserve espressi dai membri del collegio e, se necessario, spiega i motivi del loro mancato inserimento. 5.   Immediatamente dopo aver messo a punto il programma di revisione prudenziale del collegio, l'autorità di vigilanza su base consolidata lo trasmette ai membri del collegio. 6.   Il programma di revisione prudenziale del collegio è aggiornato almeno una volta l'anno o con maggiore frequenza ove ritenuto necessario sulla scorta del processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all'articolo 97 della direttiva 2013/36/UE, ovvero a seguito di decisioni congiunte sui requisiti prudenziali specifici dell'ente ai sensi dell'articolo 113 della stessa direttiva. 7.   L'autorità di vigilanza su base consolidata aggiorna il programma di revisione prudenziale del collegio secondo la procedura descritta ai paragrafi da 1 a 5.
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