Art. 13

Scambio di informazioni in una situazione di emergenza

In vigore dal 16 ott 2015
Scambio di informazioni in una situazione di emergenza 1.   Qualora venga a conoscenza di una situazione di emergenza che interessa o può interessare un ente autorizzato o una succursale del gruppo stabilita in uno Stato membro, l'autorità di vigilanza su base consolidata lo comunica senza indebito indugio all'ABE e al membro del collegio responsabile della vigilanza sull'ente o sulla succursale che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza. 2.   Qualora venga a conoscenza di una situazione di emergenza che interessa o può interessare un ente autorizzato o una succursale del gruppo stabilita in uno Stato membro, il membro del collegio lo comunica senza indebito indugio all'autorità di vigilanza su base consolidata. 3.   L'autorità di vigilanza su base consolidata provvede a che tutti gli altri membri del collegio siano adeguatamente informati sugli elementi principali: a) della valutazione prudenziale coordinata della situazione di emergenza di cui all'; b) della risposta prudenziale coordinata di cui all', comprese le azioni adottate o di cui è pianificata l'adozione, e del relativo monitoraggio ai sensi dell'; c) delle misure di intervento precoce adottate conformemente agli articoli 27, 28 e 29 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), a seconda del caso, tenendo conto della necessità di coordinamento di dette misure ai sensi dell'articolo 30 della stessa direttiva o della definizione delle condizioni per la risoluzione ai sensi dell'articolo 32 della stessa direttiva. 4.   Qualora il coinvolgimento dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo, delle autorità di risoluzione delle filiazioni o delle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative, di banche centrali, ministeri competenti e sistemi di garanzia dei depositi possa rendere più efficiente la risposta prudenziale coordinata a una situazione di emergenza quale indicata all', l'autorità di vigilanza su base consolidata prende in considerazione il coinvolgimento di dette autorità. 5.   Se è limitata a un soggetto specifico del gruppo, la situazione di emergenza è gestita dal membro del collegio responsabile della vigilanza sul soggetto del gruppo in questione, in collaborazione con l'autorità di vigilanza su base consolidata.
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